Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti. Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale puo' essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura settimanale dei pubblici esercizi) sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 41 cost. · Art. 1 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 5 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 8 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art5 · fonte su Normattiva