Indice completo degli articoli
Miscellanea
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Legge 4 gennaio 1968, n. 15
- Aggiornato al
- 7 marzo 2001
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 73
- Art. 1Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documentiabrogato
- Art. 2Dichiarazioni sostitutive di certificazioniabrogato
- Art. 3Dichiarazioni temporaneamente sostitutiveabrogato
- Art. 4Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaabrogato
- Art. 5Documentazione mediante semplice esibizioneabrogato
- Art. 6Trascrizione dei dati dai documenti esibitiabrogato
- Art. 7Copie autenticheabrogato
- Art. 8Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaciabrogato
- Art. 9Documenti spontaneamente esibitiabrogato
- Art. 10Accertamenti d'ufficioabrogato
- Art. 11Certificazioni contestualiabrogato
- Art. 12Redazione di atti pubbliciabrogato
- Art. 13Stesura degli atti pubbliciabrogato
- Art. 14Autenticazione di copieabrogato
- Art. 15Legalizzazione di firmeabrogato
- Art. 16Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciuteabrogato
- Art. 17Legalizzazione di firme di atti da e per l'esteroabrogato
- Art. 18Atti non soggetti a legalizzazioneabrogato
- Art. 19Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civileabrogato
- Art. 20Autenticazione delle sottoscrizioniabrogato
- Art. 20-bissenza rubricaabrogato
- Art. 21(Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme). Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marcheabrogato
- Art. 22(Modalità fiscali per la legalizzazione di firme) Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficioabrogato
- Art. 23Esenzioni fiscaliabrogato
- Art. 24Assenza di responsabilità della pubblica amministrazioneabrogato
- Art. 25Riproduzione di documenti d'archivio ed altri attiabrogato
- Art. 26Sanzioni penaliabrogato
- Art. 27Rinvioabrogato
- Art. 28Norme abrogateabrogato
