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Alla formulazione del piano provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una commissione nominata dal Ministro stesso. La commissione, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e' composta da: un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante dell'ENEL. La segreteria della commissione e' costituita con il decreto di nomina della commissione stessa. Ai componenti della predetta commissione sara' corrisposto un compenso nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;404~art2 · fonte del testo