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Nella formulazione del piano dovra' essere tenuto conto, nel quadro delle direttive fissate dal comitato interministeriale per la programmazione economica, dei seguenti criteri:

  • a)il piano dovra' essere diretto a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali e insulari, nonche' dei territori riconosciuti depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, tenute presenti, oltre le necessita' per le abitazioni ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attivita' agricole connesse ad attivita' industriali, per attivita' artigianali, commerciali e turistiche;
  • b)il piano dovra' essere attuato con gradualita' e dovra' essere realizzato mediante la esecuzione di singoli piani particolareggiati;
  • c)gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale della diffusione del servizio elettrico;
  • d)gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;404~art3 · fonte del testo