Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'esecuzione del piano l'ENEL predispone i singoli piani particolareggiati con i relativi progetti. I piani particolareggiati sono approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 2. L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e a dichiarazione di indifferibilita' e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonche' degli allacciamenti necessari per la erogazione dell'energia elettrica. Per le espropriazioni si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. Per le imposizioni di servitu' si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici. I piani particolareggiati debbono indicare l'ammontare dell'onere finanziario per la loro esecuzione. L'esecuzione delle opere e' affidata, per ciascun piano particolareggiato, all'ENEL, mediante apposite convenzioni che saranno stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta di concerto con il Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
