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L'onere per l'esecuzione delle opere previste dal piano e' posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ENEL. Per far fronte all'onere posto a carico dello Stato per gli anni dal 1968 al 1971, e' autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1967 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1968 al 1971. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;404~art5 · fonte del testo