Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa all'ENEL, all'inizio di ogni trimestre, il 25 per cento della quota a suo carico dell'importo delle spese dei singoli piani particolareggiati, approvati nel trimestre precedente e la cui esecuzione e' gia' iniziata. Il residuo 75 per cento e' pagato secondo l'andamento della esecuzione del piano su stati di avanzamento vistati dall'ufficio del genio civile competente per territorio. La rata di saldo sara' versata dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del verbale di ultimazione dei lavori redatto dall'ENEL per ciascun piano particolareggiato, vistato dal predetto ufficio del genio civile. I pagamenti di cui al presente articolo sono disposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante ordinativi diretti a favore dell'ENEL.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;404~art6 · fonte del testo