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I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformita' con la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 10 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art22 · fonte su Normattiva