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Ai fini previsti dall'articolo 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanita', stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art25 · fonte su Normattiva