Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

E' demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocita' di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocita' massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire le destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art27 · fonte su Normattiva