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[1]Salve le esenzioni stabilite dal precedente art. 9, la legalizzazione delle firme apposte sugli atti o documenti di qualsiasi specie formati all'estero, siano essi redatti o semplicemente vistati da rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, e' di competenza del Ministro per gli affari esteri, il quale, peraltro, puo' delegare tale competenza ai procuratori generali del Re Imperatore, alle Corti di appello del Regno per gli atti dello stato civile ed ai prefetti per tutti gli altri atti.

[2]Detti atti e documenti, se scritti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

[3]Qualora la traduzione sia stata fatta dallo speciale ufficio del Ministero di grazia e giustizia, la firma del traduttore non e' soggetta a legalizzazione, a meno che non si tratti di atti che abbiano valore di perizie giudiziarie, nel qual caso la firma del traduttore deve essere legalizzata, dal funzionario del Ministero di grazia e giustizia incaricato della legalizzazione.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art10 · fonte del testo