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Agli effetti della legalizzazione, un atto posto in essere nel Regno e da usarsi nel Regno, rilasciato da autorita' consolare estera residente nel Regno, quando contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atto formato all'estero, e' considerato atto estero.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
