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Non sono soggette a legalizzazione:
- a)le firme apposte da funzionari dell'ordine giudiziario sugli atti diretti ad istituire od a svolgere un rapporto processuale;
- b)le firme apposte da funzionari governativi su atti e certificati che dall'ufficio che li rilascia vengono direttamente o per il tramite di altro ufficio pubblico trasmessi all'ufficio presso il quale debbono valere.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
