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La legalizzazione delle firme, di cui ai precedenti articoli 9 e 10 apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere all'estero, o formati all'estero da valere nello Stato, nonche' della firme apposte dalle autorita' diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, per dare autenticita' alla traduzione di atti formati all'estero, e' soggetta alla tasse di concessione governativa prevista dal n. 20 della tabella, allegato A, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art15 · fonte del testo