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[1]Agli effetti della legge del bollo la legalizzazione puo' far seguito all'atto, ma, non puo' farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto.

[2]In tale caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il bollo, ad inchiostro grasso, dell' ufficio.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art17 · fonte del testo