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[1]Non e' dovuta la tassa di concessione governativa prevista dai numeri 19 e 20 della tabella, allegato A, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui e' apposta la firma da legalizzarsi.
[2]Eguale beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di poverta' all'autorita' che deve procedere alla legalizzazione.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
