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[1]Lo stato di poverta' deve essere provato con la produzione di un certificato del podesta' e del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, tanto del Comune di origine dell'interessato, quanto del Comune in cui l'interessato stesso ha la sua residenza o il domicilio.

[2]Dai certificati dei podesta' deve risultare la condizione economica dell'interessato mentre dai certificati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette deve risultare se l'interessato stesso si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette con la indicazione in caso affermativo dell'ammontare delle imposte medesime.

[3]Per le legalizzazioni di firme eseguite all'estero lo stato di poverta' puo' essere provato con un certificato dell'autorita' straniera vistato dal Regio console italiano all'estero, qualora detta prova non risulti direttamente accertata dallo stesso Regio console.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art19 · fonte del testo