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[1]Gli atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere nel territorio della Repubblica di San Marino, o formati nella Repubblica di San Marino da valere nello Stato, sono esenti dalla tassa di concessione governativa prevista dal numero 20 della tabella, allegato A, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

[2]Detti atti, certificati, copie ed estratti hanno esecuzione nell'uno o nell'altro Stato, se ricevuti in Italia con la sola legalizzazione dell'autorita' competente, soggetta alla tassa stabilita dal n. 19 della suddetta tabella, allegato A, e se ricevuti nella Repubblica di San Marino con la sola legalizzazione del Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - GRANDI - RICCI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art20 · fonte del testo