Provvedimento abrogato dallla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
Provvedimento abrogato dallla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonche' dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del comune di residenza di chi li ha firmati, salve le esenzioni contemplate dalla presente legge o da norme particolari e le disposizioni di cui al seguente art. 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art3 · fonte del testo