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Salve particolari disposizioni, e' facoltativa la legalizzazione delle firme dei pubblici funzionari e pubblici ufficiali apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, che si facciano valere nello stesso comune o territorio, compreso nella giurisdizione o nella circoscrizione territoriale dell'ufficio cui appartiene il pubblico funzionario o il pubblico ufficiale del quale recano la firma.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art6 · fonte del testo