Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
Salve particolari disposizioni, e' facoltativa la legalizzazione delle firme dei pubblici funzionari e pubblici ufficiali apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, che si facciano valere nello stesso comune o territorio, compreso nella giurisdizione o nella circoscrizione territoriale dell'ufficio cui appartiene il pubblico funzionario o il pubblico ufficiale del quale recano la firma.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
