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Salve le esenzioni stabilite da leggi o da trattati e accordi internazionali, le firme apposte su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero, dopo la preventiva legalizzazione di esse da parte delle competenti autorita' dello Stato a norma del precedente art. 7, debbono essere legalizzate in primo luogo dal Ministro competente a seconda della natura degli atti e dell'autorita' che li ha rilasciati, e poi dal Ministro per gli affari esteri, ovvero dalle autorita' da essi Ministri delegate.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art9 · fonte del testo