Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con propri decreti, puo' disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art12 · fonte su Normattiva