Art. 14 — Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti
Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonche' alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
- a)di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinuciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b)di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonche' da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano, a seconda della competenza dell'impianto. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall' ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
