Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1975 al 23 marzo 2010. Leggi il testo vigente →

Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Le regioni, determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanita', sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole. Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 23 marzo 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art2 · fonte su Normattiva