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Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area e' individuata nella fascia costiera compresa tra le localita' Pian di Spille - comune di Tarquinia - e Pian dei Gangani - comune di Montalto di Castro. Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge. Per ulteriori quattro centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 e' ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da cinque mesi a sessanta giorni. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 dev'essere trasmesso dall'ENEL al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN, nei seguenti termini: per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per le centrali elettronucleari del Molise e per quelle di cui al precedente terzo comma, rispettivamente, entro due e sei mesi dall'indicazione, da parte delle regioni interessate, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel termine previsto nel comma precedente, delle aree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge. Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della meta'.
Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 13 settembre 1975
