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Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneita' tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove puo' essere ubicata la centrale elettronucleare. Per svolgere le indagini l'ENEL ha facolta' di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facolta' di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini. Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale. Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL e' di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 23 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art3 · fonte su Normattiva