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A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente. Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 1805, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione. Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4. Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 23 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art5 · fonte su Normattiva