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I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorita' marittime a cio' delegate, nonche' dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d), nonche' quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 nonche' per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art21 · fonte su Normattiva