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Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art23 · fonte su Normattiva