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Non sono ammessi agli esami perle abilitazioni di cui all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o piu' condanne che superino complessivamente tale limite, nonche' coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonche' dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art24 · fonte su Normattiva