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Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame. I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanita'.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976
