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L'esercizio dell'attivita' professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 e' sottoposto al controllo delle autorita' marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art26 · fonte su Normattiva