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Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire. Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25. Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilita' ad ogni effetto.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998
