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Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire. Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25. Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilita' ad ogni effetto.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art27 · fonte su Normattiva