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I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione. ((Sono altresi' considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", gia' abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate. I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano - in base al programma stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti - a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'articolo 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento)).
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986
