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Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Il giudice puo' altresi' disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumita' pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art31 · fonte su Normattiva