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La patente e' sospesa dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumita' pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione. L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorita' giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente. La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma puo' essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato. La patente puo' infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

  • a)assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
  • b)condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;
  • c)quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica e da produrre danni;
  • d)per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro competente. I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art32 · fonte su Normattiva