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Quando, a giudizio dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 29 luglio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art34 · fonte su Normattiva