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A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art35 · fonte su Normattiva