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L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validita' ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art51 · fonte su Normattiva