Art. 1 — Pubblicità negli ascensori
I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche' non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
Testo vigente dal 19 luglio 1993
