I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche' non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.

Testo vigente dal 19 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;235~art1 · fonte su Normattiva