Art. 2 — Imposta comunale
Alla pubblicita' di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la pubblicita' di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento.
Testo vigente dal 19 luglio 1993
