Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato.

Testo vigente dal 17 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art2 · fonte su Normattiva