Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali e' operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

Testo vigente dal 17 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art8 · fonte su Normattiva