Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 23 — Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnale la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la possibilita' che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio e' proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Testo vigente dal 16 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 242/1989

    Questione infondata
    28 aprile 1989

    L'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo è un ufficio interno al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; conseguentemente, il potere ad esso attribuito dall'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e di promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali, non può incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art23 · fonte su Normattiva