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La nomina alla qualifica di custode di immobili demaniali si consegue con le modalita' stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'espletamento dei servizi di custodia e portierato degli stabili di proprieta' dello Stato e' regolato da appositi disciplinari di servizio stabiliti per ciascun immobile demaniale sottoposto a vigilanza o custodia. Il disciplinare regola fra l'altro;
- a)gli obblighi di servizio del custode;
- b)l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;
- c)la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza ed impedimento, con persona di famiglia.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
