Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a)i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;
- b)gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;
- c)l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, e' collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;
- d)gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, gia' addetto ai soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
- e)gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
- f)gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
- g)gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;
- h)gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o gia' inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella gia' ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' in questa ultima qualifica.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
