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Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere del ramo dell'Amministrazione finanziaria presso il quale prestano servizio. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima. Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio all'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti. Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui all'articolo 15 e' disposto, ove occorra anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo la anzianita' nella qualifica gia' ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianita' richiesta, per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ei applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
