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Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1 febbraio 1962. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle vacanze successive.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art18 · fonte del testo