Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la meta', a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze. Con le stesse modalita', sono conferiti, per non oltre un quarto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima. Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iscritti nel nuovo ruolo secondo l'anzianita' acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:

  • 1)impiegati provenienti dai ruoli organici;
  • 2)impiegati provenienti dai ruoli aggiunti.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art19 · fonte del testo