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I ruoli organici del personale dipendente dal Ministero delle finanze sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180, 188 e 195 dello stesso testo unico e' effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art2 · fonte del testo